PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni stesse e indicando espressamente le disposizioni abrogate.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

Art. 2.
(Attività di informazione e di educazione).

      1. All'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominata «legge n. 493 del 1999», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee

 

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guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro della salute una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione di cui al comma 3».

Art. 3.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. All'articolo 7 della legge n. 463 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative»;

          b) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

          c) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 22 per cento».

Art. 4.
(Premi assicurativi).

      1. All'articolo 8 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui

 

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all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

          c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione».

Art. 5.
(Prestazioni).

      1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 493 del 1999, dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e alle tabelle previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni».

Art. 6.
(Fondo autonomo speciale).

      1. All'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

      «3. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore.

      3-bis. Il comitato amministratore, oltre ad esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:

          a) assolve ad ogni compito che sia ad esso demandato dalle leggi o dai regolamenti;

 

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          b) avanza proposte in merito all'estensione e al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

          c) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

          d) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento»;

          b) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».

Art. 7.
(Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione).

      1. Dopo l'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione). - 1. Ai comitati regionali di coordinamento, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, integrati da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 10, comma 2, sono attribuiti compiti in materia di collaborazione

 

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con le regioni, con le aziende sanitarie locali e con le articolazioni territoriali dell'INAIL in materia di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione, in particolare per quanto attiene la predisposizione di quadri informativi e la produzione di dati, studi e ricerche nell'ambito della sicurezza e della salute in ambiente domestico.
      2. Le regioni, nella definizione e nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 2, si avvalgono dei comitati previsti dal comma 1 del presente articolo.
      3. La nomina dei membri aggiuntivi dei comitati previsti dal comma 1 è di competenza delle regioni».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 493 del 1999.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.